Alessandro entro nella grande stanza un po intimorito da quel primo incarico come Cancelliere:
Ecco il vascicolo per il procuratore riguradnte il caso che vede coinvolto messer Ostilio e la repubblica di genova:
Atto d'accusa
Accusato: Ostilio
Data: 28 aprile 1458
Luogo: Taverna della Repubblica
Capo D'accusa:Parte III Codice Penale, Art.4 Tradimento, comma 1 insolvenza
Prove: come da screen
http://img265.imageshack.us/img265/
Prima arringa della difesa
come si vede dalle prove ch'avete portato voi stessi, in quel processo sono stato ASSOLTO!!! ''L'accusato è stato rilasciato'', c'è scritto, il che vuol dire che sono stato giudicato innocente... altrimenti ci sarebbe stato scritto ''L'accusato è stato riconosciuto colpevole di disturbo all'ordine pubblico''...
...e lo si vede anche dalla lista di tutti i processi..:
Requisitoria del pubblico ministero
nel verdetto il giudice dichiara l'imputato colpevole.
Giudice Pillgrim lascio a lei la valutazione se il processo passato ha presentato un vizio nella forma.
Chiedo che venga rispettata la sentenza dell'allora Giudice e punita l'insolvenza dell'imputato.
Arringa finale della difesa
L'accusato non si è presentato in giudizio.
Pronuncia del verdetto
L'accusato è stato riconosciuto colpevole di tradimento.
Preso atto delle prove fornitemi;
Ascoltati i testimoni;
Valutate le richieste del Pubblico Ministero;
Precisato che per quanto riguarda la precedente condanna essa risulta (IG) come assoluzione in quanto quella sentenziata fu una condanna GDR così come previsto dal "Codex penalis, Parte III Art. 2 comma 3" e cito: - Pena
La Diffamazione è punita con l'obbligo per il reo d'affissione di pubbliche scuse in Taverna della Repubblica. -
Come è possibile riscontrare dal dettato normativo vigente, le pene per diffamazione non prevedono alcun tipo di condanna IG (infatti nè pena pecuniaria nè detentiva è prevista dalla legge).
Abbiamo quindi qui dimostrato che se avessimo condannato l'imputato ad una pena, sia pur simbolica pecuniaria, avremmo male applicato la legge che disciplina i casi di diffamazione.
Aggiungo che l'attuale processo in corso nasce proprio dall'aver disatteso le ingiunzioni che questo tribunale aveva precedentemente indirizzato all'imputato.
Si tratta dunque di un classico caso di "Insolvenza", disciplinato dal "Codex Penalis, Parte III, Art. 4 comma 1" che come il legislatore ha ben descritto consiste in una "omissione nell'eseguire, entro il tempo stabilito, le pene inflitte da una sentenza del Giudice, come nel caso di pubbliche scuse."
Detto ciò, siamo sicuri di non aver commesso alcun illecito e che codesto procedimento, come quello passato, si siano svolti nel totale rispetto delle leggi e delle procedure.
Pertanto, come previsto dalla legge, a nome del Doge, della Repubblica e del Popolo,
dichiaro l'imputato COLPEVOLE,
e lo condanno a scontare una pena detentiva, nelle carceri della Repubblica, pari a giorni 1 di reclusione.
In fede,
Il Giudice
La seduta è tolta.
L'accusato è stato condannato a una condanna alla detenzione per 1 giorno.